Gli imballaggi dei prodotti sementieri possono essere muniti di un cartellino del produttore, diverso dal cartellino ufficiale di cui all'articolo 31, comma 1, per fornire anche ulteriori informazioni. In sostituzione del cartellino del produttore, le indicazioni previste possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile o con etichetta adesiva non rimovibile. Qualora la ditta sementiera utilizzi il cartellino del produttore di cui al comma 1, questo deve riportare l'identificazione della ditta produttrice, almeno tramite il numero di registrazione al RUOP, nonche' la denominazione della ditta distributrice, il nome della specie e se del caso della varieta', l'anno di produzione, la purezza specifica, la germinabilita' con relativa data di determinazione, il peso o la quantita', in caso di miscuglio il tipo di utilizzazione a cui e' destinato il prodotto, il riferimento al sistema di tracciabilita' adottato, l'indicazione di eventuali trattamenti chimici cui sono stati sottoposti i prodotti sementieri. Il cartellino del produttore non puo' essere di colore bianco, azzurro, rosso, bruno, verde o arancio. E' vietato apporre cartellini e indicazioni non previsti dal presente decreto sui prodotti sementieri; e' tuttavia consentito apporre sulle confezioni indicazioni relative alle caratteristiche varietali e agronomiche nonche' all'impiego del prodotto. Per i miscugli e per le piccole confezioni, le indicazioni relative alla ditta produttrice possono essere sostituite con il marchio della ditta medesima.

Testo vigente dal 27 febbraio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20~art34 · fonte del testo

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