Art. 33 — Imballaggi e cartellino relativo alla commercializzazione delle sementi di specie ortive standard

Gli imballaggi di sementi standard devono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore previsto dal comma 2 e sull'imballaggio stesso. Essi devono essere piombati o provvisti di un sistema di chiusura equivalente dal responsabile dell'apposizione del cartellino. Gli imballaggi di sementi standard sono muniti di un cartellino del fornitore oppure di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiali della Comunita' conformemente all'allegato VII, sezione IV. Le ditte sementiere possono riconfezionare sementi di specie ortive della categoria standard a condizione che appongano, alle nuove confezioni poste in vendita, un proprio cartellino in sostituzione di quello precedentemente applicato. In caso di varieta' di specie ortive note al 1° luglio 1970, sul cartellino del fornitore si puo' fare riferimento ad una selezione conservatrice gia' riconosciuta della varieta'. Tale riferimento, segue la denominazione varietale dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino, e non deve prevalere sulla denominazione varietale. Le ditte sementiere che appongono il cartellino su sementi standard devono:

  • a)informare il Ministero dell'inizio e della fine della loro attivita';
  • b)tenere una contabilita' relativa a tutte le partite di sementi standard, che deve essere mantenuta a disposizione del Ministero per almeno tre anni attraverso i sistemi di tracciabilita' di cui all'articolo 36;
  • c)prelevare un campione di ciascun lotto destinato alla commercializzazione e tenerlo a disposizione del Ministero per almeno due anni. Le operazioni di cui al comma 2 e al comma 5, lettere b) e c), sono sottoposte a controllo ufficiale secondo le disposizioni di cui all'articolo 27.

Testo vigente dal 27 febbraio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20~art33 · fonte del testo

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