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Che cosa è cambiato dal 14 novembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2018 al 14 novembre 2023. 438 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il Ministero e' l'autorita' competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera n), del regolamento, fatte salve le competenze del Ministero della salute e delle altre autorita' competenti in materia di controlli sanitari di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1235/2008. Il Ministero delega i compiti di controllo, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento, ad uno o piu' organismi di controllo, che, a tal fine, presentano istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1. Il Ministero e' l'autorita' responsabile dell'autorizzazione degli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), secondo periodo, del regolamento. Restano ferme le competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del territorio di propria competenza, sono le autorita' responsabili della vigilanza sugli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), secondo periodo, del regolamento. Il Ministero e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la vigilanza in coordinamento fra loro. Il Ministero esercita i compiti di cui ai commi 3 e 4 mediante il Dipartimento. La vigilanza sugli organismi di controllo e' esercitata secondo le modalita' previste dal regolamento (CE) n. 889/2008 ed e' volta alla verifica del mantenimento dei requisiti degli organismi di controllo, dell'efficacia e dell'efficienza delle procedure di controllo, dell'imparzialita' e del comportamento non discriminatorio per l'accesso degli operatori nel sistema e alla corretta applicazione delle disposizioni impartite al momento dell'autorizzazione secondo la procedura di controllo standard. Restano ferme le competenze del Ministero, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di vigilanza e controllo e del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Per garantire la razionalizzazione e l'efficacia dello svolgimento dell'attivita' di vigilanza e di controllo, i soggetti istituzionalmente competenti ai sensi del presente articolo assicurano il coordinamento e la cooperazione dell'attivita' medesima, mediante la sottoscrizione di accordi e protocolli di intesa che prevedano procedure di condivisione delle informazioni, mediante l'utilizzo delle banche dati a disposizione del Ministero, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dell'articolo 7, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 OTTOBRE 2023, N. 148

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-02-23;20~art3 · fonte del testo

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