Art. 14 — Disposizioni transitorie
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 ottobre 2023, n. 148.
Abrogato dal 14 novembre 2023
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 ottobre 2023, n. 148.
Abrogato dal 14 novembre 2023
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2018
Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2018 al 14 novembre 2023. 51 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli organismi di controllo gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a operare per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla medesima data. Gli organismi presentano richiesta di autorizzazione ai compiti di controllo non oltre sei mesi prima della scadenza di tale termine.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 OTTOBRE 2023, N. 148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-02-23;20~art14 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.