Art. 10 — Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 31 e' sostituito dal seguente: «31. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del l° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore del Corpo della Guardia di finanza, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 28 e le specifiche modalita' attuative.». Con effetti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, nonche' ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite.». Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilita' o indirette. All'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I soggetti interessati devono essere informati della necessita' dell'accertamento nei loro confronti e, con esclusione del personale per il quale il rilascio costituisce condizione necessaria per l'espletamento del servizio istituzionale nel territorio nazionale e all'estero, possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso e' richiesto.». Le risorse di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono ripartite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia, e destinati agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati. All'articolo 8 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, il comma 8 e' abrogato. L'articolo 811, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera s), del presente decreto, si applica anche alle procedure di avanzamento al grado superiore relative all'anno 2011. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, lettera p), numeri 1), 4), 6), 9) e 10), nonche' 2), 3), 5) e 8), del presente decreto:

  • a)riprendono vigore:
  • 1)l'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;
  • 2)il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758;
  • 3)l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967;
  • 4)la legge 7 marzo 2001, n. 78;
  • 5)l'articolo 1-bis) del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68;
  • b)al comma 1 dell'articolo 2270 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
  • 1)dopo il numero 30), sono inseriti i seguenti: «30-bis) legge 10 aprile 1954, n. 113: articolo 68;
  • 30-ter)legge 31 luglio 1954. n. 599: articolo 32.»;
  • 2)dopo il numero 33, sono inseriti i seguenti: «33-bis) legge 18 marzo 1968, n. 263;
  • 33-ter)legge 5 maggio 1976, n. 187: articoli 18 e 26, quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare;»;
  • c)sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici, nonche' i provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2186 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Testo vigente dal 12 marzo 2012

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