Art. 1-bis — Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul
Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: "alla data dell'evento", sono inserite le seguenti: ", nonche' il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste". 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, non prevede piu' (con l'art. 2268, comma 1, numero 1022)) l'abrogazione dell' art. 1-bis. Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 5)) che riprende vigore il suddetto art. 1-bis.
Testo vigente dal 27 marzo 2012
