Art. 6 — Sovrintendente
Il sovrintendente e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sulla base di una rosa di tre nominativi proposta dal consiglio di amministrazione, tra persone in possesso di elevato profilo culturale e di comprovati requisiti tecnico-professionali, in relazione alle finalita' dell'Istituto. Il sovrintendente:
- a)elabora, sulla base degli indirizzi artistico-culturali proposti dal consigliere delegato, i programmi di attivita' dell'Istituto, da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;
- b)dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attivita' dell'Istituto;
- c)partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione. L'incarico del sovrintendente e' conferito dal presidente con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni e rinnovabile. Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del sovrintendente sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004
