Art. 1 — Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
All'articolo 73 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) per «regolamento CE» il regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali;";
- b)al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) per «direttiva UE» la direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012;". All'articolo 74 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 le parole: "regolamento CEE" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento CE";
- b)al comma 2 le parole: "regolamento CEE" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento CE" e le parole: "Commissione delle Comunita' europee" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione europea";
- c)al comma 3 le parole: "regolamento CEE" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento CE";
- d)al comma 5 le parole: "regolamento CEE" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento CE". All'articolo 75 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 le parole: "direttiva CEE" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva UE";
- b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Ai fini della direttiva UE, si intende per bene culturale un bene che e' stato classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.";
- c)il comma 3 e' abrogato;
- d)al comma 4 le parole: "regolamento CEE" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento CE". All'articolo 76 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 le parole: "dall'articolo 3 della direttiva CEE" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 4 della direttiva UE";
- b)al comma 2, lettera d), le parole: "entro due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi";
- c)dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. L'autorita' centrale, al fine di cooperare e consultarsi con gli altri Stati membri e per diffondere tutte le pertinenti informazioni correlate a casi relative ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal territorio nazionale, utilizza un modulo del sistema d'informazione del mercato interno, di seguito «IMI», stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente adattato per i beni culturali.". All'articolo 77, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", utilizzando un modulo del sistema IMI stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente adattato per i beni culturali". All'articolo 78 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 le parole: "di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "di tre anni" e le parole: "lo Stato" sono sostituite dalle seguenti: "l'Autorita' centrale";
- b)al comma 3 le parole: "indicati nell'articolo 75, comma 3, lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi di conservazione di biblioteche e istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose". All'articolo 79 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per determinare l'esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore si tiene conto di tutte le circostanze dell'acquisizione, in particolare della documentazione sulla provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, della qualita' delle parti, del prezzo pagato, del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere o di qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe.";
- b)al comma 4, le parole: "residente in Italia" sono soppresse. All'articolo 84 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 le parole: "Commissione delle Comunita' europee" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione europea" e le parole: "regolamento CEE" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento CE";
- b)al comma 2 le parole: "della direttiva CEE e del regolamento CEE" sono sostituite dalle seguenti: "della direttiva UE e del regolamento CE";
- c)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni la relazione sull'applicazione della direttiva UE per la Commissione indicata al comma 1. Le relazioni sono trasmesse al Parlamento.". All'articolo 166 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "regolamento CEE", Ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "regolamento CE" e le parole "regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (CE) n. 1081/2012 della Commissione, del 9 novembre 2012,recante disposizioni d'applicazione". Alla rubrica dell'allegato A del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "75, comma 3, lettera a)" sono soppresse. La relazione sull'applicazione della direttiva UE, di cuiall'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come sostituito dal comma 8, lettera c), del presente articolo, e' presentata, per la prima volta, entro il 18 dicembre 2020.
Testo vigente dal 11 gennaio 2016
