Art. 14 — Amministrazione commissariale
Per l'esercizio delle proprie funzioni l'organo commissariale si avvale delle strutture di ateneo. Le strutture amministrative e gli organi dell'universita' commissariata rimasti in carica sono tenuti a prestare al commissario la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'universita', consegnando atti o copie a richiesta e collaborando attivamente nello svolgimento delle operazioni previste dal piano di rientro.
Testo vigente dal 25 novembre 2011
