Art. 13 — Effetti del Commissariamento
All'organo commissariale compete l'amministrazione e la gestione del dissesto finanziario, nonche', a tale fine, l'eventuale elaborazione o modifica del piano di rientro e l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione del piano. Per tutta la durata del commissariamento, e, comunque, fino al decreto di chiusura dello stesso, il commissario, o il Presidente della commissione, ha la rappresentanza legale dell'universita'. L'organo commissariale, nella persona del commissario o del Presidente della commissione, puo' stipulare contratti, alienare beni, acquisire risorse, riscuotere crediti o rinunciare alla loro realizzazione, concludere transazioni, in conformita' e nei limiti di quanto previsto nel piano di rientro. L'organo commissariale e' obbligato a chiedere autorizzazione preventiva al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze per lo svolgimento di tutte le attivita' non previste dal piano di rientro e dalle successive sue integrazioni dalle quali derivano effetti giuridici vincolanti per la procedura commissariale e per l'ateneo, comprese quelle elencate al comma 2. Tali attivita' sono approvate con la procedura descritta all'articolo 17, comma 3. Il Consiglio di amministrazione decade automaticamente all'atto dell'insediamento di cui all'articolo 12, comma 4. Le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono svolte dall'organo commissariale.
Testo vigente dal 25 novembre 2011
