Art. 11 — Organi e durata del commissariamento
Entro trenta giorni dalla delibera di cui all'articolo 10 il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, propone al Consiglio dei Ministri, in relazione alle dimensioni dell'ateneo, la nomina di uno o tre commissari e di altrettanti supplenti, in caso di rinuncia dei primi, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro. Per la valutazione delle dimensioni dell'ateneo ai sensi del comma 1 si stabilisce quanto segue:
- a)e' nominato un commissario nelle universita' con un organico di professori e ricercatori pari o inferiore a cinquecento unita' al 31 dicembre dell'anno precedente il dissesto;
- b)e' nominata una commissione di tre componenti nelle universita' con un organico di professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato superiore a cinquecento unita' al 31 dicembre dell'anno precedente il dissesto. Con la delibera di cui all'articolo 10, comma 1, e' fissata la durata del commissariamento, che non puo' comunque essere superiore a cinque anni.
Testo vigente dal 25 novembre 2011
