Art. 1 — Disposizioni in materia di imposizione diretta
Al fine di conformare l'ordinamento interno alla direttiva 2005/19/CE, modificativa della direttiva 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, scissioni e altre operazioni di ristrutturazione aziendale concernenti societa' di Stati membri diversi, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 73, comma 1, lettera a), dopo le parole: «mutua assicurazione» sono inserite le seguenti: «, nonche' le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003»;
- b)all'articolo 166, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Le perdite generatesi fino al periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento all'estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della predetta stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 84 e alle condizioni e nei limiti indicati nell'articolo 181. 2-ter. Il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una societa' di capitali non da' luogo di per se' all'imposizione dei soci della societa' trasferita.»;
- c)all'articolo 177:
- 1)al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di societa' controllate o collegate,» sono inserite le seguenti: «ovvero incrementa, in virtu' di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo»;
- 2)al comma 2 dopo le parole: «del codice civile,» sono inserite le seguenti: «ovvero incrementa, in virtu' di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo»;
- d)all'articolo 178, comma 1:
- 1)dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) alle scissioni parziali mediante le quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) trasferisce, senza essere sciolto, mantenendo almeno un'azienda o un complesso aziendale, una o piu' aziende o uno piu' complessi aziendali a uno o piu' soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunita' diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell'operazione, con assegnazione ai propri partecipanti, secondo un criterio proporzionale, delle azioni o quote del soggetto o dei soggetti beneficiari, sempre che il soggetto scisso o uno dei beneficiari sia residente nel territorio dello Stato e che l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti del soggetto scisso non superi il dieci per cento del valore nominale della partecipazione ricevuta in concambio;»;
- 2)alla lettera e) dopo le parole: «acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile», sono inserite le seguenti: «ovvero incrementi, in virtu' di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo».
- e)all'articolo 179:
- 1)nel comma 1 le parole: «nelle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle lettere a), b) e b-bis)»;
- 2)al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Regole analoghe a quelle previste dai periodi precedenti si applicano nel caso in cui una societa' residente in Italia trasferisca la propria residenza fiscale in un altro Stato membro, assumendo, quale valore su cui calcolare la tassazione virtuale della stabile organizzazione all'estero, il valore normale che l'altro Stato membro avrebbe determinato in caso di realizzo al valore normale di detta stabile organizzazione.». All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel comma 3, lettera e), dopo le parole: «scambi di azioni» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una societa».
Testo vigente dal 9 novembre 2007
