Art. 35 — Regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri: criteri di delega

L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/435/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

  • a)applicazione delle disposizioni della direttiva alle societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, nonche' agli enti pubblici e privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • b)previsione del riconoscimento della qualita' di societa' madre alle societa' o enti residenti di uno Stato membro della Comunita' che abbiano una partecipazione diretta nel capitale di una societa' residente in un altro Stato membro non inferiore al 25 per cento e che detengano tale partecipazione per un periodo ininterrotto non inferiore ad un anno;
  • c)coordinamento delle emanande disposizioni con quelle contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, adottando l'esenzione dall'imposizione ordinaria degli utili distribuiti da una societa' figlia di uno Stato membro della CEE alla societa' madre italiana, fermo restando il potere dell'Amministrazione finanziaria di disapplicare o revocare i benefici fiscali in caso di frode o abuso, anche con riguardo al re- gime della ritenuta alla fonte previsto dalla lettera d). Ai fini della maggiorazione di conguaglio i predetti utili si aggiungono all'importo distribuibile senza applicazione della maggiorazione stessa;
  • d)modifiche alla disciplina del regime della ritenuta alla fonte per adeguarla al trattamento esonerativo previsto dalla direttiva, tenendo conto delle condizioni ivi stabilite;
  • e)disciplina del criterio e delle condizioni di deducibilita' degli oneri relativi alla partecipazione e delle minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della societa' figlia.
  • f)emanazione di disposizioni, comportanti disapplicazione o revoca dei benefici fiscali, intese ad evitare frodi ed abusi.

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art35 · fonte del testo

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