Art. 58-ter — Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai marescialli aiutanti
Articolo abrogato dal d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
Abrogato dal 1 gennaio 2005
Articolo abrogato dal d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
Abrogato dal 1 gennaio 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 2001 al 1 gennaio 2005. 163 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Ai marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza e' attribuito uno scatto aggiuntivo, pari al 2,50% dello stipendio in godimento, a condizione che:
tolto: a) abbiano maturato sette anni di permanenza nel grado;
tolto: b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito temporale, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;
tolto: c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna di rigore;
tolto: d) non si trovino, all'atto di maturazione del requisito temporale, in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c). In tal caso, al venire meno delle citate cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, agli interessati verra' corrisposto il trattamento economico di cui al presente articolo, con la decorrenza che gli sarebbe spettata in assenza di tali impedimenti. Il trattamento economico di cui al comma 1, viene attribuito con decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito temporale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199~art58ter · fonte del testo
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