Art. 58-quater — Conferimento della qualifica di "luogotenente" ai marescialli aiutanti
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 7 luglio 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 7 luglio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2003 al 7 luglio 2017. 345 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Ai marescialli aiutanti del corpo della Guardia di finanza e' conferita, nel limite dei posti di cui al comma 2, la qualifica di luogotenente, previa selezione per titoli, a condizione che:
tolto: a) nell'anno per il quale viene effettuata la selezione dei titoli per il conferimento della citata qualifica, abbiano maturato ovvero maturino quindici anni di anzianita' nel grado di maresciallo aiutante;
tolto: b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente;
tolto: c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi del rimprovero;
tolto: d) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c). Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, in misura non superiore ad un ventesimo dell'organico previsto per il grado di maresciallo aiutante. La selezione e' effettuata da apposita commissione nominata con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. La stessa, presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza, e' composta, oltre che dal presidente, da due ufficiali superiori del Corpo, membri, un ufficiale inferiore del Corpo, membro e segretario della commissione, un maresciallo aiutante luogotenente del Corpo, membro. Nei confronti dei membri della commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I criteri e le modalita' per l'effettuazione della selezione, la data in cui vanno posseduti i requisiti di cui al comma 1, nonche' l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. Le nomine alla qualifica di luogotenente vengono attribuite, con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, con decorrenza 1o gennaio dell'anno di riferimento delle relative procedure. Al maresciallo aiutante luogotenente e' attribuito il trattamento economico di cui alla tabella "I" del presente decreto. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutati luogotenenti potranno essere ammessi alla frequenza di corsi i cui lineamenti e durata sono stabiliti con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199~art58quater · fonte del testo
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