Art. 43 — Formazione delle graduatorie
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 7 luglio 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 7 luglio 2017
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5 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 2001 al 7 luglio 2017. 768 parole tolte, 10 parole aggiunte in 25 capoversi.
tolto: La somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito. La sottocommissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame forma distinte graduatorie di merito. Per il contingente di mare, qualora i posti messi a concorso siano stati ripartiti per categorie di specializzazione, la graduatoria unica e' sostituita dalle graduatorie distinte per categoria di specializzazione. Per la formazione delle graduatorie e' preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi del comma 1, eventualmente cosi' maggiorato:
tolto: a) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera:
tolto: 1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;
tolto: 2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;
tolto: 3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;
tolto: b) conoscenza dell'informatica:
tolto: 1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;
tolto: 2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;
tolto: 3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;
tolto: c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio:
tolto: 1) 3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;
tolto: 2) 2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;
tolto: 3) 1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o promozione straordinaria per benemerenza di servizio;
tolto: 4) 0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;
tolto: 5) 1 ventesimo ai concorrenti appartenenti al ruolo "Sovrintendenti";
tolto: 6) 0,75 ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di appuntato scelto o appuntato;
tolto: 7) 2 ventesimi per gli ufficiali e i sottufficiali provenienti da altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;
tolto: 8) 0,50 ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di finanziere scelto o finanziere nonche' per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito;
tolto: 9) 1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato e' considerato anche il tempo trascorso, per infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa;
tolto: 10) 1 ventesimo per i candidati del contingente di mare in possesso del diploma d'Istituto Tecnico ad indirizzo nautico;
tolto: 11) 1 ventesimo per gli appartenenti al Corpo che siano risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali per l'accesso al ruolo ispettori di cui all'articolo 35, lettera a);
tolto: d) concorrenti per il contingente di mare iscritti nelle matricole della gente di mare di 1a categoria: 0,25 ventesimi;
tolto: d-bis) 2 ventesimi per il diploma di laurea. A parita' di merito e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel soccorso alpino della Guardia di finanza, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata vengono approvate le graduatorie e dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. Entro venti giorni dall'inizio del corso di cui all'art. 44 con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire:
tolto: a) i posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
tolto: b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo "ispettori" per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado, di maresciallo. 7. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessaaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199~art43 · fonte del testo
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