Art. 23 — Valutazione della prova d'esame
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 7 luglio 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 7 luglio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 2001 al 7 luglio 2017. 70 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il giudizio sulla prova d'esame di cui all'articolo 22 e' devoluto ad una commissione esaminatrice nominata con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, composta da ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza e integrata con un rappresentante del ruolo sovrintendenti. La commissione esaminatrice di cui al comma 1 valuta per ciascun concorrente le prove attribuendo un punto di merito espresso in ventesimi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199~art23 · fonte del testo
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