Art. 40 — Nomina e composizione delle commissioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 7 luglio 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 7 luglio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 2001 al 7 luglio 2017. 95 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Qualora i concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'articolo 35, comma 1, superino le mille unita', la sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame di cui all'articolo 37, comma 1, lettera e), puo' essere integrata da altre sottocommissioni, unico restando il presidente. Le ulteriori sottocommissioni, ciascuna composta da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione originaria, sono costituite in modo da attribuire ad ognuna un numero di candidati non inferiore a cinquecento. Il comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata nomina le commissioni e le sottocommissioni previste dal presente Capo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199~art40 · fonte del testo
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