Art. 12 — Decadenza dall'incarico
[1]Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni censuarie i quali:
- a)perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 10, lettere a), b)
[2]e c);
- b)incorrono in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dall'articolo 11;
- c)omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
- d)non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, ovvero, se presidenti, omettono ripetutamente di convocare la commissione per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 14 e 15, ostacolandone il regolare funzionamento;
- e)perdono l'idoneita' fisica o psichica all'incarico. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle entrate, per i componenti della commissione censuaria centrale, e dal presidente del tribunale, su proposta del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per i componenti delle commissioni censuarie locali.
Testo vigente dal 13 gennaio 2015
