Incompatibilita' Non possono essere componenti delle commissioni censuarie, finche' permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' professionali:
- a)i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
- b)i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali;
- c)coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;
- d)i prefetti;
- e)gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
- f)gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
- g)coloro che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con i Comuni nell'ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa. Il componente di una commissione censuaria non puo' far parte di altre commissioni censuarie. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado.
Testo vigente dal 13 gennaio 2015
