Art. 14 — Attribuzioni delle commissioni censuarie locali

Le commissioni censuarie locali esercitano, in materia di catasto terreni, le seguenti funzioni:

  • a)esaminano ed approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i quadri delle qualita' e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione;
  • b)concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto terreni, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle predette operazioni. Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della Commissione censuaria centrale. Le commissioni censuarie locali continuano ad esercitare, in materia di catasto edilizio urbano, le seguenti funzioni:
  • a)esaminano e approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unita' immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizione;
  • b)concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni. Le commissioni censuarie locali, nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, in ordine alla validazione delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 1.2), e lettera i), n. 1), della legge 11 marzo 2014, n. 23, determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione.

Testo vigente dal 13 gennaio 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-12-17;198~art14 · fonte del testo

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