Art. 2 — Definizioni
La terminologia tecnica utilizzata nel presente decreto legislativo deve intendersi nel significato suo proprio desumibile dalla normativa di riferimento ed, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1999, nonche' dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e successive modificazioni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
1La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'intero provvedimento.
Testo vigente dal 9 ottobre 2003
