I diversi titoli gia' rilasciati per l'installazione delle infrastrutture di cui al presente decreto si intendono ad ogni effetto considerati quali autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente decreto. Le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto in tutto il territorio nazionale in relazione agli impianti di cui all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, conformi alle prescrizioni ivi indicate, valgono come denuncia di inizio attivita'. I gestori delle reti radiomobili di comunicazione pubblica provvedono ad inviare ai comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni la descrizione di ciascun impianto installato prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sulla base dei modelli A e B allegati al presente decreto, al fine di realizzare il catasto di tali infrastrutture. Inviano altresi' i modelli relativi alle successive installazioni. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 7, 8 e 9 trasmettono al Ministero delle comunicazioni copie dei modelli C e D. Il Ministero delle comunicazioni puo' delegare ad altro ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli. E' abrogato l'articolo 2-bis della legge 1 luglio 1997, n. 189.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'intero provvedimento.

Testo vigente dal 9 ottobre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 13 settembre 2002 al 9 ottobre 2003.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'intero provvedimento.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-04;198~art12 · fonte del testo