Art. 5 — Requisiti per l'arruolamento
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 21 novembre 2002 al 9 ottobre 2010. 287 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 4 debbono possedere i seguenti requisiti:
tolto: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
tolto: b) aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo. Il limite di eta' e' elevato a ventotto anni per i giovani che hanno gia' prestato servizio militare;
tolto: c) idoneita' attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri, accertata dal centro nazionale selezione e reclutamento carabinieri, il cui giudizio e' definitivo;
tolto: d) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado;
tolto: e) stato civile di celibe, nubile o vedovo ovvero vedova o se coniugato aver compiuto ventisei anni di eta';
tolto: f) idoneita' psico-fisica prevista dal decreto del Ministro della difesa emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
tolto: g) statura non inferiore al limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874;
tolto: h) non essere stati espulsi dalle Forze armate, da corpi militarmente organizzai o destituiti dai pubblici uffici;
tolto: i) non essere stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di visita di leva;
tolto: j) non essere stati condannati per delitto non colposo;
tolto: k) non essere imputati per delitti non colposi ne' essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
tolto: l) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. Gli aspiranti all'arruolamento nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonche' di quelli previsti dall'art. 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;198~art5 · fonte del testo
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