Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Sono costituzionalmente illegittime, in via conseguenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - le disposizioni recanti norme di analogo contenuto a quelle dichiarate incostituzionali con la pronuncia che precede (vedi massima A): precisamente gli articoli 11, primo comma, lettera b), e 35, primo comma della legge 10 giugno 1964, n. 447; 11, comma 2, lettera a), numero 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; gli articoli 5, comma 1, lettera e) e 15, comma 2, lettera b), numero 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198; gli articoli 6, comma 1, lettera c) e 36, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
Art. 7 Modificazioni alle leggi di ordinamento della Regia guardia di finanza · Art. 1 Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 11 Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e del l'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 21 novembre 2002 al 9 ottobre 2010. 87 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I sergenti di complemento dell'Esercito, oltre i casi previsti dall'articolo 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, possono essere trattenuti o richiamati in servizio a domanda, con vincolo annuale rinnovabile, fino ad un massimo di anni 5, qualora:
tolto: a) abbiano prestato servizio nel grado di sergente con soddisfacente rendimento;
tolto: b) siano celibi o vedovi senza prole. Non possono essere disposti richiami a domanda, al sensi del precedente comma, di sergenti di complemento collocati in congedo illimitato da oltre due anni per ultimato servizio militare di leva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-06-10;447~art11 · fonte del testo
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