Art. 30 — Stato giuridico del personale
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1995 al 9 ottobre 2010. 101 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Arma previste dalla normativa in vigore per quanto non in contrasto o, comunque, incompatibili con il presente decreto. Le disposizioni del Titolo I e degli articoli 16 e 17 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, relative ai vice brigadieri devono intendersi riferite al grado di maresciallo. Lo stato giuridico del personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri continua ad essere disciplinato dalle norme in vigore per quanto non in contrasto o, comunque, incompatibili con il presente decreto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;198~art30 · fonte del testo
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