Art. 4 — Inserimento degli articoli 13-bis, 13-ter e 13-quater del decreto legislativo n. 215 del 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 2005 al 9 ottobre 2010. 661 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: "Art. 13-bis (Sospensione precauzionale dal servizio). - 1. La sospensione precauzionale dal servizio puo' essere disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata che abbiano assunto in un procedimento penale la qualita' di imputato per un reato da cui possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado o che siano sottoposti a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravita'. 2. La sospensione precauzionale dal servizio e' sempre disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata a carico dei quali sia stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere o che si trovino soggetti ad altra misura cautelare restrittiva della liberta' personale. 3. Durante la sospensione precauzionale dal servizio ai volontari in ferma prefissata spetta la meta' della paga e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo. 4. Ai fini della determinazione della posizione previdenziale, il periodo di sospensione precauzionale dal servizio e' computato per meta'. 5. Gli effetti della sospensione precauzionale dal servizio sono revocati se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o che l'imputato non lo ha commesso. 6. I provvedimenti di sospensione precauzionale dal servizio e di revoca della sospensione sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare. Art. 13-ter (Collocamento in congedo) - 1. I volontari in ferma prefissata sono collocati in congedo illimitato:
tolto: a) alla scadenza del termine della ferma;
tolto: b) a seguito di proscioglimento dalla ferma, escluso il proscioglimento per permanente inidoneita' al servizio militare incondizionato. 2. I volontari in congedo illimitato sono soggetti alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo. 3. I volontari in congedo illimitato sono soggetti ai seguenti obblighi di servizio:
tolto: a) in tempo di pace: rispondere ai richiami in servizio per particolari esigenze di carattere operativo ovvero addestrativo delle Forze armate;
tolto: b) in tempo di guerra: rispondere ai richiami in servizio ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni. 4. I richiami sono disposti d'autorita' dal Ministro della difesa nei limiti e con le modalita' previsti dalle disposizioni vigenti all'atto del richiamo. 5. I volontari richiamati in servizio temporaneo sono soggetti alle leggi e ai regolamenti vigenti all'atto del richiamo. 6. I volontari in ferma prefissata cessano dal congedo illimitato e sono collocati in congedo assoluto:
tolto: a) al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta';
tolto: b) prima del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta', se riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato. 7. I volontari in ferma prefissata in congedo assoluto non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina. Art. 13-quater (Ruoli d'onore) - 1. Sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i volontari in ferma prefissata che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare:
tolto: a) per mutilazioni o invalidita' riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
tolto: b) per mutilazioni o invalidita' riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;
tolto: c) per mutilazioni o invalidita' riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie. 2. I volontari iscritti nei ruoli d'onore possono essere richiamati in servizio, in tempo di pace e in tempo di guerra, solo in casi particolari e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;197~art4 · fonte del testo
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