Art. 2 — Inserimento degli articoli 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies del decreto legislativo n. 215 del 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 2005 al 9 ottobre 2010. 2633 parole tolte, 10 parole aggiunte in 29 capoversi.
tolto: Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: "Art. 12-bis (Volontari in ferma prefissata in servizio). - 1. I volontari in ferma prefissata in servizio possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:
tolto: a) servizio effettivo;
tolto: b) sospensione precauzionale dal servizio. 2. I volontari in ferma prefissata in servizio debbono mantenere per tutta la durata della ferma l'idoneita' fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 13. L'accertamento e' effettuato con le modalita' stabilite da ciascuna Forza armata. 3. I volontari in ferma prefissata in servizio non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei propri doveri. 4. Al verificarsi di una delle cause di incompatibilita' di cui al comma 3, il volontario in ferma prefissata e' diffidato dall'amministrazione a porvi fine. Decorsi quindici giorni dalla diffida, se l'incompatibilita' persiste, il militare e' prosciolto dalla ferma. L'ottemperanza alla diffida da parte del volontario non preclude l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare. 5. I volontari in ferma prefissata hanno l'obbligo di alloggiare nella localita' sede di servizio. In relazione alla situazione abitativa locale il comandante di corpo, fatte salve le esigenze di servizio, puo' autorizzare i volontari in ferma prefissata quadriennale ad alloggiare in localita' diversa dalla sede di servizio. 6. I volontari in ferma prefissata di un anno hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale, salvo autorizzazione del comandante di corpo in relazione alla situazione delle infrastrutture militari. 7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio e' a titolo gratuito. 8. Ai volontari in ferma prefissata che, comandati in servizio isolato, si trovano nell'impossibilita', attestata dall'autorita' che dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al pernottamento in albergo, nei limiti delle risorse previste dalla vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente. Art. 12-ter (Impiego, libera uscita, permessi speciali, giorni festivi). - 1. I volontari in ferma prefissata seguono l'iter formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza e sono impiegati in attivita' operative e addestrative nell'ambito delle unita' dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, nonche' negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all'estero, in ragione dell'anzianita' di servizio e della professionalita' acquisita. Non e' precluso l'impiego dei volontari in ferma prefissata presso stabilimenti militari di pena con sede nel luogo di nascita o di residenza precedente all'arruolamento. I volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente impiegati in attivita' operative che possono comportare responsabilita' di comando di piccoli nuclei di personale. 2. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata. 3. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti. 4. I periodi di tempo dedicati all'espletamento delle attivita' di carattere personale, ancorche' disciplinati dall'orario di servizio, non sono computati nell'attivita' di lavoro giornaliera effettivamente svolta. 5. I servizi di guardia presidiari e di caserma, anche non armati, sono disciplinati prevedendo appositi turni di riposo. Se effettuati dai volontari in ferma quadriennale oltre il normale orario di servizio, qualora non sia possibile attribuire la corrispondente indennita', danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festivita' ovvero della giornata non lavorativa se effettuati in tali giornate. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con effetto dall'entrata in vigore del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2006-2009, ai volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di spesa, i compensi di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti e con le modalita' dallo stesso stabiliti, in misura fino al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti. 7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' essere concesso ai volontari in ferma prefissata, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per brevi periodi, di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero ed entro il limite complessivo di 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti, secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto, ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo. 8. I volontari in ferma prefissata che utilizzano gli alloggiamenti di reparto o di unita' navale fruiscono della libera uscita secondo turni e orari stabiliti dalle disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata e resi pubblici nell'ambito di ciascuna unita' mediante affissione all'albo del reparto. 9. Ai volontari in ferma prefissata che ne facciano richiesta motivata, salvo imprescindibili esigenze di impiego o procedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi:
tolto: a) permessi per l'anticipazione o la proroga dell'orario della libera uscita;
tolto: b) permessi speciali notturni;
tolto: c) permessi speciali per trascorrere fuori della sede il fine settimana o le festivita' infrasettimanali, con decorrenza dal termine delle attivita' dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festivita'. 10. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali agli effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno feriale. Art. 12-quater (Licenza ordinaria). - 1. I volontari in ferma prefissata in servizio hanno diritto, in ogni anno di servizio, a un periodo di licenza ordinaria, durante il quale spetta la normale retribuzione, escluse le indennita' che non sono corrisposte per dodici mensilita'. La durata della licenza ordinaria e' la seguente:
tolto: a) se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un periodo di sei giorni:
tolto: 1) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;
tolto: 2) trenta giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
tolto: 3) trentadue giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale;
tolto: b) se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un periodo di cinque giorni:
tolto: 1) ventiquattro giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;
tolto: 2) ventisei giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
tolto: 3) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale. 2. Se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su periodi rispettivamente maggiori o minori di quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), la durata della licenza ordinaria di cui ai numeri 1), 2) e 3) delle stesse lettere a) e b) del comma 1 e', rispettivamente, aumentata ovvero diminuita di quattro giorni per ogni giorno del periodo in piu' o in meno. 3. I periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 4. I periodi di licenza ordinaria sono maturati in proporzione ai dodicesimi di anno di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono considerate come mese intero nei seguenti casi:
tolto: a) nei riguardi dei volontari ammessi al prolungamento della ferma ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226;
tolto: b) nei riguardi dei volontari in ferma quadriennale e in rafferma biennale, quando il primo ovvero l'ultimo anno della ferma non coincidono con l'anno solare;
tolto: c) nei riguardi dei volontari prosciolti dalla ferma. 5. L'assenza per infermita', anche se protratta per l'intero anno solare, non riduce la durata della licenza ordinaria spettante. 6. La licenza ordinaria e' frazionabile in piu' periodi, anche di durata pari a un giorno. 7. Se la licenza ordinaria non e' goduta entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' maturata a causa di imprescindibili esigenze di impiego ovvero di motivate esigenze di carattere personale, essa deve essere fruita, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti della ferma contratta, entro il mese di giugno dell'anno successivo. 8. La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile. Si procede al pagamento sostitutivo solo quando la mancata fruizione e' dovuta a una delle seguenti cause:
tolto: a) imprescindibili esigenze di impiego documentate;
tolto: b) proscioglimento dalla ferma nei casi di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b), c), d) e f);
tolto: c) decesso. 9. La licenza ordinaria e' interrotta nei casi di ricovero ospedaliero, infortuni e malattie superiori a tre giorni, tempestivamente comunicati all'amministrazione e documentati. L'interruzione non opera nei confronti dei volontari ai quali e' stato notificato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma. 10. La revoca della licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso, sulla base della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili. 11. Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonche' il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno nella localita' ove il personale fruiva della licenza ordinaria. 12. In aggiunta ai periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2, nel corso di ciascun anno di ferma sono attribuiti quattro giorni di riposo, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, da considerare maturati in ragione di uno ogni tre mesi di servizio quando il primo ovvero l'ultimo anno di ferma non coincidono con l'anno solare. 13. Ai volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste al riguardo dagli ordinamenti di Forza armata. 14. Ai volontari in ferma prefissata in servizio all'estero o presso organismi internazionali anche con sede in Italia, compresi i contingenti ONU, competono le licenze previste dalle leggi e accordi internazionali che ne disciplinano l'impiego ovvero dalle norme dell'organismo internazionale accettate dall'autorita' nazionale. La licenza non fruita nel corso dell'anno per imprescindibili esigenze di impiego puo' essere fruita, nei limiti della ferma contratta, entro l'anno successivo. Art. 12-quinquies (Licenza straordinaria). - 1. La licenza straordinaria e' disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni. 2. La licenza straordinaria di convalescenza non e' compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneita' al servizio e' computato entro le seguenti misure massime:
tolto: a) fino a quattro mesi per i volontari in ferma prefissata di un anno;
tolto: b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale;
tolto: c) fino a diciotto mesi per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
tolto: d) fino a dodici mesi per i volontari in ciascuna delle rafferme biennali;
tolto: e) fino a dieci giorni per ogni mese di prolungamento del servizio per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226. 3. Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneita' al servizio quelli per infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio. 4. La licenza straordinaria di convalescenza non puo' comunque superare complessivamente i due anni nell'ultimo quinquennio di servizio prestato. 5. Prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza l'interessato puo' fruire, a domanda, della licenza ordinaria. 6. Durante la licenza straordinaria di convalescenza:
tolto: a) se l'infermita' dipende da causa di servizio, e' dovuto il trattamento economico del pari grado in attivita' di servizio;
tolto: b) se l'infermita' non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura:
tolto: 1) ai volontari in ferma prefissata di un anno la paga e' dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla meta' per il mese successivo; a decorrere dal quarto mese la paga non e' piu' dovuta;
tolto: 2) ai volontari in ferma prefissata quadriennale la paga e' dovuta in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla meta' per i successivi tre mesi; a decorrere dal decimo mese la paga non e' piu' dovuta. 7. Agli effetti previdenziali la licenza straordinaria di convalescenza e' computata per intero. 8. La licenza straordinaria di convalescenza spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, compresa la donazione di midollo osseo. 9. La licenza straordinaria per prigionia di guerra ovvero nei casi di restrizione della liberta' personale nel corso di operazioni militari all'estero non e' compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria. 10. I volontari in ferma prefissata possono fruire dei periodi di licenza per eventi e cause particolari di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53. 11. La licenza straordinaria per gravi motivi concessa ai volontari in ferma prefissata impiegati nell'ambito di un contingente militare in missione all'estero comporta il diritto al rimborso delle spese sostenute per i viaggi di andata e ritorno. Art. 12-sexies (Elevazione e aggiornamento culturale). - 1. In aggiunta ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che intendono conseguire un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o universitario ovvero partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, sono concessi periodi pari complessivamente a 150 ore annuali da dedicare alla frequenza dei corsi stessi, fatte salve le esigenze operative, addestrative e di servizio. Si applicano l'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. 2. I periodi di cui al comma 1 sono detratti dai periodi previsti per la normale attivita' d'impiego, secondo le esigenze prospettate dall'interessato al comando di appartenenza almeno due giorni prima dell'inizio dei corsi. Se l'interessato non dimostra, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio, il beneficio stesso e' revocato e il periodo fruito e' detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso o dell'anno successivo. 3. I volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati possono fruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le modalita' previste dall'articolo 13, commi 3, 4, 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene posto in licenza straordinaria senza assegni, non compresa nel tetto massimo previsto per la licenza straordinaria, e il relativo periodo non e' utile ai fini dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale. Art. 12-septies (Tutela e sostegno della maternita' e paternita). - 1. Ai volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002 in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita'. 2. Il personale femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza, se non puo' essere impiegato in attivita' compatibili con tale stato, e' collocato in licenza straordinaria a decorrere dalla data di presentazione all'ente di appartenenza della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di licenza di maternita'. Il periodo di licenza straordinaria non e' computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;197~art2 · fonte del testo
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