Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1999 al 27 settembre 2022. 298 parole tolte, 72 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, puo' disporre per tutto il territorio nazionale o parte di esso, programmi obbligatori di lotta contro una delle malattie contagiose elencate nell'allegato E, parte II. Tali programmi possono essere sottoposti alla Commissione europea precisando, in particolare:aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134
tolto: a) la distribuzione della malattia sul territorio;
tolto: b) la motivazione del programma in base alla gravita' della malattia e al probabile rapporto costi-benefici del programma stesso;
tolto: c) la zona geografica in cui il programma deve essere applicato;
tolto: d) le varie categorie di qualifica applicabili alle aziende, gli standard da conseguire per ciascuna categoria e i metodi di prova da utilizzare;
tolto: e) la procedura di monitoraggio del programma, i cui risultati devono essere trasmessi, almeno annualmente, alla Commissione europea;
tolto: f) le misure da adottare qualora un'azienda perda la propria qualifica;
tolto: g) le misure da adottare qualora le prove effettuate conformemente alle disposizioni del programma diano risultati positivi. Qualora il Ministero della sanita' constati che tutto il territorio nazionale o parte di esso sia indenne da una delle malattie contagiose elencate nell'allegato E, parte II, presenta alla Commissione europea la relativa documentazione precisando, in particolare:
Mostra gli altri 5 capoversi cambiati
tolto: a) la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul territorio;
tolto: b) i risultati delle prove di controllo basate su indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche nonche' l'esistenza dell'obbligo di denuncia della malattia;
tolto: c) il periodo durante il quale e' stato effettuato il controllo;
tolto: d) eventualmente, il periodo durante il quale e' stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica interessata dal divieto;
tolto: e) le misure previste per controllare l'assenza della malattia. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della sanita' chiede alla Commissione europea di fissare garanzie complementari, generali o limitate, da applicare negli scambi intracomunitari.aggiunto: Dato a Roma, addi' 22 maggio 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Bindi, Ministro della sanita' Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica De Castro, Ministro per le politiche agricole Bellillo, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Diliberto