Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 2015 al 27 settembre 2022. 380 parole tolte, 80 parole aggiunte in 10 capoversi.
… proprio sistema informativo, alla banca dati, ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria competenza. tolto: 2. Per ciascun animale appartenente alla specie bovina sono indicati:
tolto: i) il tipo di mezzo di identificazione elettronica, se applicato all'animale In relazione agli animali della specie suina sono indicati:
tolto: a) il numero di registrazione dell'azienda d'origine o dell'allevamento d'origine, nonche' il numero del certificato sanitario, quando prescritto;
tolto: b) il numero di registrazione dell'ultima azienda o dell'ultimo allevamento e, per gli animali importati da Paesi terzi, dell'azienda di importazione. In relazione a ciascuna azienda sono indicati:
tolto: a) il numero di identificazione che deve contenere, oltre la sigla IT che individua lo Stato italiano, un codice che non superi i dodici caratteri;
tolto: b) il nome e l'indirizzo del proprietario, della persona fisica o giuridica responsabile. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite a decorrere dal 31 dicembre 2000. La banca dati di cui al comma 1 e' aggiornata in modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti informazioni:
tolto: a) il numero di identificazione degli animali della specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali della specie suina, le informazioni di cui al comma 3, lettera a);
tolto: b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per gli animali importati da paesi terzi, dall'azienda di importazione; per gli animali della specie suina le informazioni di cui al comma 3, lettera b). Le informazioni di cui al comma 5, lettera b), limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite:
Mostra gli altri 2 capoversi cambiati
tolto: a) per gli animali in partenza dall'azienda di nascita, entro il 31 dicembre 2001;
tolto: b) per gli animali in partenza da tutte le altre aziende, entro il 31 dicembre 2002. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate nella banca dati per almeno i tre anni successivi al decesso dell'animale, se di specie bovina, o successivi all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso di animali della specie suina. Limitatamente alla movimentazione degli animali della specie suina, la registrazione nella banca dati di cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero dei suini spostati, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di partenza, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di arrivo, la data di partenza o la data di arrivo aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134.