Art. 2 — Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132
Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, e' sostituito dal seguente: «4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi dei centri di raccolta e dei centri di magazzinaggio dello sperma, con i relativi numeri di registrazione.».
Testo vigente dal 21 aprile 2010
