Art. 10 — Relazioni
A decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2008, entro il 30 dicembre di ogni anno, l'autorita' pubblica trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i dati degli archivi automatizzati previsti agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle richieste d'accesso all'informazione ambientale, nonche' una relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione del presente decreto. Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio elabora, sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e secondo le modalita' definite a livello comunitario, una relazione sulla attuazione del presente decreto. Entro il 14 agosto 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione europea. Detta relazione e', altresi', presentata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio al Parlamento e resa accessibile al pubblico. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' pubblicata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con modalita' atte a garantire l'effettiva disponibilita' al pubblico.
Testo vigente dal 23 settembre 2005
