Art. 7 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 32

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32

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Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".

Testo vigente dal 28 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 2009 al 28 marzo 2021. 474 parole tolte in 9 capoversi.

tolto: 1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato A, sezioni da 1 a 6, sono destinati e vincolati: ai laboratori nazionali di riferimento addetti ai controlli ufficiali Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato B, sezione I, sono destinati e vincolati:

tolto: a) la quota del 5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli inseriti nel programma 20.2 "Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria" - 6.2.1 "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la copertura delle spese connesse ai controlli sanitari ufficiali eseguiti dai posti di ispezione frontaliera, anche fuori dall'orario ordinario di apertura degli uffici, di cui all'allegato C - sezione II, nonche' per ogni altro onere correlato;

tolto: b) la quota del 7 per cento alle regioni e province autonome sulla base dei controlli a destino effettuati in esecuzione dei provvedimenti adottati dai posti di ispezione frontaliera;

tolto: c) la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base dei controlli sanitari ufficiali effettuati sulle merci importate;

tolto: d) la rimanente quota dell'83 per cento all'entrata del bilancio dello Stato. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato B, sezione II, sono destinati e vincolati:

tolto: a) per la quota dell'8 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli inseriti nei programmi 20.1 "Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana" - 6.1.1 "Funzionamento" e 20.2 "Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria" - 6.2.1 di pertinenza dei centri di responsabilita' Dipartimento per la prevenzione e la comunicazione e Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la copertura delle spese connesse ai controlli sanitari ufficiali eseguiti dagli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, per garantire il funzionamento di tali uffici anche fuori dall'orario di servizio di cui all'allegato C - sezione II, nonche' per ogni altro onere correlato;

tolto: b) la quota del 7 per cento alle regioni o province autonome sulla base dei controlli a destino effettuati in esecuzione dei provvedimenti adottati dagli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera;

tolto: c) la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali e agli altri laboratori addetti al controllo ufficiale, sulla base dei controlli sanitari ufficiali effettuati sulle merci importate;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: d) la rimanente quota dell'80 per cento all'entrata del bilancio dello Stato. Il criterio di ripartizione delle somme di cui al presente articolo e' individuato nella copertura dei costi delle attivita' espletate dai soggetti ivi previsti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32

    Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-19;194~art7 · fonte del testo

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