Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 32

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32

6

Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".

Testo vigente dal 28 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 11 dicembre 2008 al 28 marzo 2021. 150 parole tolte in 4 capoversi.

tolto: Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, anche sulla base dei dati di cui all'articolo 8:

tolto: a) adegua periodicamente, almeno ogni due anni, sulla base della copertura del costo effettivo del servizio, gli importi delle tariffe di cui agli allegati A e B e quelle relative al costo orario di cui all'articolo 5;

tolto: b) aggiorna le tariffe di cui all'allegato A, anche introducendone ulteriori, tra cui quelle relative alla salute e al benessere degli animali, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

tolto: c) aggiorna le tariffe di cui all'allegato B, anche introducendone ulteriori, tra quelle previste dal regolamento (CE) n. 882/2004. Le tariffe di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono determinate, ai sensi dell'articolo 3, sulla base del costo effettivo delle prestazioni rese.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32

    Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-19;194~art6 · fonte del testo