Art. 12 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 32

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32

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Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".

Testo vigente dal 28 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 11 dicembre 2008 al 28 marzo 2021. 180 parole tolte.

tolto: Con il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, e' definita la modulistica per la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del presente decreto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' dagli Istituti zooprofilattici sperimentali e dai laboratori destinatari delle risorse di cui all'articolo 7. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali e i laboratori addetti al controllo ufficiale comunicano alle regioni, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalita' e con la modulistica di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai costi del servizio prestato e delle somme percepite ai sensi del presente decreto. I laboratori nazionali di referenza addetti al controllo ufficiale comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalita' e con la modulistica di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai costi del servizio prestato e delle somme percepite ai sensi del presente decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32

    Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-19;194~art12 · fonte del testo