Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32
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Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".
Confronto con la versione in vigore dal 11 dicembre 2008 al 28 marzo 2021. 356 parole tolte.
tolto: Alle tariffe di cui all'allegato A si applica una maggiorazione del 20 per cento, fino alla verifica dell'avvenuta effettiva copertura del costo del servizio prestato, da accertare sulla base dei dati riferiti al primo anno di applicazione del presente decreto. Qualora in sede di verifica si accerta la mancata copertura dei costi, la maggiorazione viene rideterminata fino a concorrenza degli stessi. Ai fini della verifica di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati forniti dalle Aziende sanitarie locali, trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la rendicontazione dei costi sostenuti e delle somme riscosse. A decorrere dal primo anno di applicazione la trasmissione deve avvenire annualmente entro novanta giorni dalla rendicontazione. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati forniti in conformita' al comma 2, puo' modificare, anche in riduzione, le tariffe di cui al comma 1, fino a concorrenza della copertura dei costi. Lo stesso decreto dispone anche, ove occorra in relazione alle modalita' di versamento stabilite, in materia di atti sostitutivi da adottare per assicurare che la quota spettante allo Stato venga versata entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui e' avvenuta la riscossione da parte dell'azienda sanitaria locale. Alle tariffe di cui all'articolo 2 si applica, al momento della riscossione, una maggiorazione dello 0,5 per cento, finalizzata all'attuazione del Piano di controllo nazionale di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004. Le entrate derivanti dalla maggiorazione di cui al comma 4 sono destinate e vincolate ad appositi capitoli inseriti nel programma 20.2 «Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria» - 6.2.1 «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilita' Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per le finalita' di cui al comma 4.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32
Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-19;194~art11 · fonte del testo
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