Art. 14 — Riservatezza dei dati
Fatte salve le disposizioni concernenti la liberta' di accesso alle informazioni sull'ambiente, sono considerate riservate, su domanda del richiedente e previa accettazione da parte del Ministero della sanita' delle motivazioni addotte, le informazioni riguardanti segreti industriali o commerciali fornite dai richiedenti l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I o l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario. La riservatezza non si applica:
- a)alla denominazione ed al contenuto di ogni sostanza attiva;
- b)alla denominazione del prodotto fitosanitario;
- c)alla denominazione di altre sostanze pericolose ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modifiche;
- d)ai dati fisico-chimici della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario;
- e)i mezzi eventualmente utilizzati per rendere innocuo il prodotto fitosanitario o la sostanza attiva in esso contenuta;
- f)alla sintesi dei risultati delle prove per accertare l'efficacia e l'innocuita' nei confronti dell'uomo, degli animali, delle piante e dell'ambiente.;
- g)alle modalita' e alle precauzioni raccomandate per ridurre i rischi durante la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto e i rischi di incendio o di altra natura;
- h)ai metodi di analisi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), e all'articolo 6, comma 2, lettera a);
- i)alle modalita' di eliminazione del prodotto fitosanitario e del suo imballaggio;
- l)alle misure di decontaminazione da adottare in caso di perdita o fuga accidentali;
- m)alle misure di pronto soccorso e alle cure sanitarie da praticare alle persone in caso di infortunio. Il richiedente, qualora riveli informazioni precedentemente con- siderate riservate, e' tenuto ad informarne il Ministero della sanita'.
Testo vigente dal 27 maggio 1995
