Art. 64 — Etichettatura medicinali veterinari omeopatici
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 218.
Abrogato dal 18 gennaio 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 218.
Abrogato dal 18 gennaio 2024
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 2006 al 18 gennaio 2024. 182 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: I medicinali omeopatici veterinari sono contraddistinti dall'indicazione «medicinale omeopatico per uso veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate» apposta in caratteri chiari e leggibili sull'etichettatura. Oltre all'indicazione, di cui al comma 1, i medicinali veterinari omeopatici, per i quali e' consentita la procedura semplificata a norma dell'articolo 21, comma 1, devono recare sull'etichettatura ed eventualmente sul foglietto illustrativo le seguenti informazioni:
tolto: a) denominazione scientifica dei materiali omeopatici di partenza seguita dal grado di diluizione espressa con i simboli della farmacopea utilizzata a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f); se il medicinale veterinario omeopatico e' composto da vari materiali di partenza, nell'etichettatura alla loro denominazione scientifica puo' essere aggiunto un nome di fantasia;
tolto: b) nome e indirizzo del titolare dell'AIC e, se diverso, del fabbricante;
tolto: c) modo e via di somministrazione;
tolto: d) data di scadenza;
tolto: e) forma farmaceutica;
tolto: f) contenuto della confezione;
tolto: g) eventuali particolari precauzioni ai fini della conservazione del medicinale;
tolto: h) specie animale cui e' destinato il farmaco;
tolto: i) eventuali avvertenze speciali previste per il medicinale;
tolto: j) numero del lotto di fabbricazione;
tolto: k) numero dell'AIC;
tolto: l) tempo di attesa, ove richiesto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 DICEMBRE 2023, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-06;193~art64 · fonte del testo
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