Art. 13 — Registrazione del commerciante
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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3 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 2010 al 27 settembre 2022. 709 parole tolte, 10 parole aggiunte in 20 capoversi.
tolto: Il commerciante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), deve essere registrato presso il servizio veterinario dell'azienda sanitaria. Il commerciante che gestisce un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), per poter operare, deve essere autorizzato dalla regione o dalla provincia autonoma, che rilascia un numero di riconoscimento veterinario. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi dei commercianti e delle strutture di cui al comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima. A tale fine il commerciante e' obbligato a:
tolto: a) trattare solo animali identificati e provenienti da aziende che soddisfino i requisiti stabiliti nell'articolo A tale fine il commerciante deve accertare che gli animali siano opportunamente identificati e accompagnati dalla documentazione sanitaria prevista dal presente decreto;
tolto: b) iscrivere in un registro o su supporto informatico in base al documento di accompagnamento oppure ai numeri o marchi di identificazione degli animali, i seguenti dati che devono essere conservati per almeno tre anni:
tolto: 1) il nome del proprietario, l'origine, la data d'acquisto, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali delle specie ovina e caprina o il numero di registrazione dell'azienda di origine degli animali acquistati, all'occorrenza il numero di riconoscimento o di registrazione del centro di raccolta attraverso il quale gli animali sono transitati prima dell'acquisto e la loro destinazione;
tolto: 2) il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali;
tolto: 3) il nome e l'indirizzo dell'acquirente e la destinazione degli animali;
tolto: 4) le copie dei ruolini di marcia, se previsti, e il numero di serie dei certificati sanitari;
tolto: c) provvedere affinche', nel caso di soggiorno degli animali nei loro impianti:
tolto: 1) sia impartita al personale adibito al governo degli animali una formazione specifica relativamente ai requisiti del presente decreto, nonche' alla cura e al benessere di detti animali;
tolto: 2) gli animali siano periodicamente sottoposti a controlli di un veterinario ufficiale ed eventualmente a prove di laboratorio e siano prese tutte le misure necessarie per prevenire la propagazione di malattie. 3. Ciascuna struttura utilizzata dal commerciante per l'esercizio della sua professione, deve essere autorizzato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e registrato con le modalita' stabilite all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317. A tale fine ciascuna struttura deve:
tolto: a) essere soggetta al controllo di un veterinario ufficiale che garantisce il rispetto;
tolto: b) essere situata in una zona non soggetta a divieto o restrizioni secondo la normativa comunitaria o nazionale;
tolto: c) essere provvista:
tolto: 1) di impianti adeguati e di capacita' sufficiente, in particolare di infrastrutture di ispezione e di infrastrutture di isolamento che permettano di isolare tutti gli animali nel caso in cui si manifesti una malattia contagiosa;
tolto: 2) di impianti che consentano di caricare e scaricare e, se del caso, di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie. Tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;
tolto: 3) di una zona adeguata di raccolta dello strame e del letame;
tolto: 4) di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo;
tolto: d) essere pulita e disinfettata prima di ogni utilizzazione secondo le istruzioni e con l'utilizzo di mezzi indicati dal veterinario ufficiale. L'autorizzazione di cui al comma 3:
tolto: a) e' sospesa in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto, nonche' in caso di violazione delle disposizioni previste dalle altre normative veterinarie; e' ripristinata solo quando si e' accertata la cessazione delle cause che ne hanno determinato la sospensione;
tolto: b) e' revocata in caso di reiterate violazioni alla normativa veterinaria ovvero qualora la violazione comporti rischi per la salute pubblica o per la sanita' animale. Alla revoca dell'autorizzazione adottata ai sensi del comma 4, consegue la cancellazione dal registro di cui al comma 1. Le regioni e le province autonome dispongono periodiche ispezioni per verificare l'osservanza delle prescrizioni stabilite nel presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;193~art13 · fonte del testo
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