Art. 11 — Disposizioni transitorie per i brigadieri capo e gli appuntati scelti
Ai brigadieri capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 73-ter, commi 1 e 3, del decreto di inquadramento, lo scatto aggiuntivo di cui al medesimo articolo, e' attribuito con le seguenti modalita':
- a)con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, al personale che, alla stessa data, abbia gia' maturato quattro anni di effettivo servizio nel grado;
- b)al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturera' quattro anni di effettivo servizio nel grado. Agli appuntati scelti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 73-bis del decreto di inquadramento, lo scatto aggiuntivo di cui al medesimo articolo, e' attribuito con le seguenti modalita':
- a)con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, al personale che, alla stessa data, abbia gia' maturato quattro anni di effettivo servizio nel grado;
- b)al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturera' quattro anni di effettivo servizio nel grado. Gli scatti aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbibili in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore.
Testo vigente dal 26 marzo 2001
