Art. 8 — Reiterazione delle violazioni
In caso di reiterazione delle violazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, si applica l'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la reiterazione determina l'effetto dell'aumento fino al triplo della sanzione prevista.
Testo vigente dal 20 dicembre 2017
