Art. 25 — Codifica delle informazioni
Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, e' istituito un sistema per l'identificazione dei tessuti e delle cellule umani, al fine di garantirne la completa tracciabilita', ai sensi dell'articolo 8. A livello europeo viene elaborato un unico sistema di codificazione, al fine di fornire informazioni sulle caratteristiche e proprieta' fondamentali dei tessuti e delle cellule.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
