Gli istituti dei tessuti, previa autorizzazione della regione o provincia autonoma, concludono accordi scritti con terzi, ogniqualvolta vi sia un intervento esterno e tale attivita' influisca sulla qualita' e la sicurezza dei tessuti e delle cellule lavorati, in particolare nei seguenti casi:

  • a)qualora l'istituto dei tessuti affidi a terzi una fase della lavorazione dei tessuti o delle cellule;
  • b)qualora i terzi forniscano beni e servizi incidenti sulla garanzia di qualita' e di sicurezza dei tessuti o cellule, inclusa la loro distribuzione;
  • c)qualora un istituto dei tessuti distribuisca tessuti o cellule lavorati da terzi. Ove i terzi intervengano in una fase della lavorazione dei tessuti e delle cellule, preliminarmente alla stipula dell'accordo, sono sottoposti, da parte del CNT o del CNS, secondo le specifiche competenze, alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente decreto per lo svolgimento della specifica attivita'. Alla verifica del possesso dei requisiti segue il rilascio da parte del Ministero della salute di un nulla osta all'esercizio di detta attivita' di lavorazione a favore di istituti dei tessuti. Gli istituti dei tessuti conservano un elenco completo degli accordi di cui al comma 1 che essi hanno concluso con terzi. Gli accordi conclusi fra un istituto dei tessuti e terzi specificano in particolare le responsabilita' che gravano sui terzi e le relative procedure dettagliate. Gli istituti dei tessuti forniscono copia degli accordi conclusi con terzi alla regione o provincia autonoma e, in relazione alle specifiche competenze, al CNT o al CNS.

Testo vigente dal 9 novembre 2007

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;191~art24 · fonte del testo

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