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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 2005 al 1 luglio 2006. 810 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: I soggetti aggiudicatori hanno facolta' di richiedere, per le singole gare:

tolto: a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di cui all'articolo 20-quater; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali e' sempre espletata;

tolto: b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati ed idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilita' di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;

tolto: c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacita' tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere nel rispetto delle previsioni della citata direttiva 93/37/CEE del consiglio, del 14 giugno 1993, e delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ai fini del comma 1, lettera c), la esecuzione di lavori analoghi, ove richiesto dal bando di gara, potra' essere documentata dalle imprese affidatarie designate ovvero dall'offerente, dimostrando di avere eseguito, con le modalita' dell'articolo 20-quinquies, comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti categorie OG accorpate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34:

tolto: a) organismi edilizi (OG1);

tolto: b) opere per la mobilita' su gomma e su ferro (OG3 e OG4);

tolto: c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6);

tolto: d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);

tolto: f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13). A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i soggetti aggiudicatori indicano, negli atti contrattuali, le specifiche qualificazioni anche specialistiche che devono essere possedute dagli esecutori delle lavorazioni piu' complesse. A tali qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al comma 2. Ad integrazione dei criteri indicati all'articolo 10, comma 4, fanno parte degli elementi da individuare da parte dei soggetti aggiudicatori ai fini degli affidamenti a contraenti generali con il sistema della offerta economicamente piu' vantaggiosa:

tolto: a) la maggiore entita' di lavori e servizi che il contraente generale si impegna ad affidare ad imprese nominate in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del presente decreto. Ai fini predetti rilevano esclusivamente gli affidamenti di lavori aventi singolarmente entita' superiore al cinque per cento dell'importo di aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere specialistiche ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge quadro aventi singolarmente entita' superiore al tre per cento del predetto importo, nonche' gli affidamenti di servizi di ingegneria, gestione, programmazione e controllo qualita', che il Contraente generale intende affidare a terzi;

tolto: b) la maggiore entita', rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato e' in grado di offrire. Ai fini dell'articolo 9, comma 7, del presente decreto, la quota minima del trenta per cento di imprese affidatarie che devono essere indicate in sede di offerta, si intende riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non esegue con mezzi propri. I soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono istituire il proprio sistema di qualificazione secondo le previsioni del medesimo decreto legislativo. A tale fine i soggetti aggiudicatori ammettono al sistema i Contraenti generali qualificati a norma del presente decreto e dotati, inoltre, delle eventuali qualificazioni specifiche individuate dal soggetto aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi conformi alle previsioni dei commi 1 e 2. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993. E' fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in piu' di un'associazione temporanea o Consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o Consorzio, anche stabile. Per gli appalti concorso e le gare da aggiudicare alla offerta economicamente piu' vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono prevedere il conferimento di un premio in denaro, a parziale recupero delle spese sostenute, ai migliori classificati; i premi devono essere limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e possono essere accordati per un valore complessivo massimo dell'uno virgola cinque per cento dell'importo a base di gara, in caso di appalto concorso, e dello zero virgola sessanta per cento, in caso di offerta economicamente piu' vantaggiosa. I Contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione alle gare, attestata con il sistema di cui al presente decreto ovvero dimostrata ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 2, possono partecipare alla gara in associazione o Consorzio con altre imprese purche' queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica, ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 2. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1. Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto aggiudicatore puo' provvedere in via di autotutela all'annullamento della aggiudicazione intervenuta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-08-20;190~art20octies · fonte del testo

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