Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 303/2003

    Ha colpito questo articolo
    1 ottobre 2003

    È inammissibile il ricorso della Provincia autonoma di Trento - concernente le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 13 e 15 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 - depositato oltre il previsto termine perentorio. Infatti nei giudizi in via di azione deve essere senz'altro esclusa la possibilità di considerare scusabile, e dunque tempestivo, il deposito effettuato oltre il termine, così come è da escludersi che la Corte possa ritenere non manifestamente infondata una questione di legittimità proprio su quelle norme legislative che, regolando il processo costituzionale, sono intese a conferire ad esso il massimo di certezza e ad assicurare alle parti il corretto svolgimento del giudizio. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.)

    Art. 1 Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive · Art. 10 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2003 al 1 luglio 2006. 519 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Il Governo provvede a modificare ed integrare, con le modalita' previste dalla legge quadro, il regolamento, nonche' gli altri regolamenti emessi ai sensi della medesima legge quadro, con l'emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie alla migliore realizzazione delle infrastrutture, assumendo come norme regolatrici il presente decreto legislativo, la legge delega e le normative comunitarie in materia di appalti di lavori, in quanto applicabili. Le predette norme si applicano alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici nazionali ed ai loro concessionari ed appaltatori, nonche' alle regioni, province autonome, province, citta' metropolitane, comuni, e loro concessionari ed appaltatori limitatamente alle procedure di intesa per la approvazione dei progetti e di aggiudicazione delle infrastrutture; per quanto non pertinente a queste procedure si applicano a regioni, province autonome, province, citta' metropolitane, comuni e loro concessionari o appaltatori sino alla entrata in vigore di diversa normativa regionale. A norma dell'articolo 3 della legge quadro, i regolamenti emanati in esercizio della potesta' di cui al comma 1 abrogano ovvero derogano, dalla loro entrata in vigore, le norme di diverso contenuto precedentemente vigenti nella materia. In particolare, con uno o piu' regolamenti, possono essere disciplinate:

tolto: a) le modalita' di compimento dell'istruttoria del progetto definitivo, a mezzo della Conferenza di servizi di cui all'articolo 4 allo scopo convocata, e della attivita' finalizzata alla risoluzione delle interferenze;

tolto: b) le modalita' di approvazione delle varianti al progetto definitivo approvato, assicurando la possibilita', per la regione o provincia autonoma ed i Ministri partecipanti al CIPE, di verificare la natura e l'impatto delle stesse senza pregiudizi per la continuita' dei lavori;

tolto: c) le ulteriori norme transitorie per l'applicazione del presente decreto;

tolto: d) l'istituzione di un sistema di qualificazione dei contraenti generali, le modalita' di scelta del contraente generale ed i connotati principali del relativo rapporto contrattuale, anche in deroga alle previsioni degli articoli da 8 a 13, 20, 21 e 23 della legge quadro ed assicurando il rispetto delle normative comunitarie applicabili;

tolto: e) gli elaborati tecnici ulteriori rispetto a quelli previsti dal regolamento, necessari alla integrazione del progetto preliminare ai fini di cui al presente decreto legislativo;

tolto: f) le norme procedurali per la risoluzione in via bonaria o contenziosa delle vertenze, anche in deroga agli articoli 31-bis e 32 della legge quadro. Fino alla entrata in vigore dei regolamenti integrativi di cui al comma 1 si applica il regolamento in quanto compatibile con le norme della legge delega e del presente decreto legislativo; i requisiti di qualificazione e quant'altro non espressamente previsto dal regolamento sono individuati e regolati dal bando e dagli atti di gara, nel rispetto delle previsioni della direttiva 93/37/CEE e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono posti a carico dei fondi con le modalita' e nei limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-08-20;190~art15 · fonte del testo

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