Art. 1 — Oggetto - Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
2 massime che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile per irrilevanza derivante dal palese difetto di competenza del giudice 'a quò, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, degli artt. 13 e 14 della legge 1 agosto 2002, n. 166, e degli artt. 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui non prevedono la partecipazione degli enti locali interessati, nella forma dell’intesa, all’approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione e all’art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, a causa della asserita lesione del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. Ed invero, il difetto di competenza del giudice rimettente, ove sia manifesto, come tale rilevabile 'icto oculì, comporta l’inammissibilità della questione sollevata per irrilevanza.
Art. 1 Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive · Art. 1 Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale · Art. 3 Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale · Art. 3 cost.
È inammissibile il ricorso della Provincia autonoma di Trento - concernente le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 13 e 15 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 - depositato oltre il previsto termine perentorio. Infatti nei giudizi in via di azione deve essere senz'altro esclusa la possibilità di considerare scusabile, e dunque tempestivo, il deposito effettuato oltre il termine, così come è da escludersi che la Corte possa ritenere non manifestamente infondata una questione di legittimità proprio su quelle norme legislative che, regolando il processo costituzionale, sono intese a conferire ad esso il massimo di certezza e ad assicurare alle parti il corretto svolgimento del giudizio. - Per la correzione di errore materiale occorso nella epigrafe di questa sentenza, vedi ordinanza n. 22/2004.)
Art. 1 Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive · Art. 10 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.
Estinzione del processo in ordine al giudizio di legittimità costituzionale in via principale in relazione al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ritenuto dalla ricorrente Regione Lombardia lesivo delle attribuzioni regionali, in particolare, con riferimento alla normativa di dettaglio (art. 1, comma 5, primo periodo); alla esclusione della concorrenza dell’interesse regionale con il preminente interesse nazionale in relazione ad opere aventi carattere interregionale o internazionale (art. 1, comma 7, lett. e); alla nomina dei commissari straordinari, per i quali è previsto che debbano essere sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, anziché prevedere la procedura dell’intesa (art. 2, commi 5 e 7); all’attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri del potere di abilitare i commissari straordinari ad adottare atti di sostituzione dei soggetti competenti (art. 2, comma 7); alla non inclusione delle Regioni tra i soggetti a cui i commissari straordinari debbono riferire ed alla sottoposizione dei commissari ai poteri di indirizzo e di controllo del Governo e non delle Regioni (art. 2, comma 8); alla disciplina della procedura di approvazione del progetto preliminare con regolazione di minuto dettaglio (art. 3); alla non previsione di una conferenza di servizi per l’approvazione del progetto (art. 3, comma 5); all’approvazione da parte dello Stato del progetto preliminare, superando il motivato dissenso delle Regioni (art. 3, commi 6 e 9; art. 4, comma 5 ed art. 13, comma 5, che fanno rinvio alla procedura di cui all’art. 3, comma 6); all’attribuzione al Governo della potestà regolamentare di integrazione di tutti i regolamenti emanati in base alla legge n. 109 del 1994 (art. 15); alla non prevista partecipazione regionale nella valutazione di impatto ambientale esperita da una Commissione speciale costituita dal Presidente del Consiglio dei ministri (art. 19, comma 2); al mancato accoglimento degli emendamenti che in sede di Conferenza unificata la Conferenza dei Presidenti delle Regioni aveva espressamente dichiarato come irrinunciabili (art. 1, commi da 1 a 3; art. 2, commi 1, 3 e 5; art. 3, comma 6; art. 4, commi 4 e 5; art. 15). Con deliberazione di Giunta n. 12677 del 10 aprile 2003, intervenuta nelle more del giudizio, la Regione Lombardia ha approvato lo schema d’intesa generale quadro tra il Governo nazionale e la Regione medesima, determinando così la ricorrente all’atto di rinuncia al ricorso, cui ha aderito l'altra parte, ritenendo pienamente soddisfatto l’interesse da essa fatto valere.
Art. 1 Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale · Art. 7 Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale · Art. 5 cost. · Art. 76 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 2002
Confronto con la versione in vigore dal 7 ottobre 2005 al 1 luglio 2006. 928 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Il presente decreto legislativo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonche' l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 13 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del programma predetto sono, altresi', individuate, con intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse regionale e' concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalita' indicate nelle stesse intese, alle attivita' di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti ed alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture ed insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente decreto legislativo. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente decreto legislativo. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici nazionali ed i loro concessionari applicano, per le proprie attivita' contrattuali ed organizzative, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente decreto legislativo. Le regioni, le province, i comuni, le citta' metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti ed i loro concessionari applicano, per le proprie attivita' contrattuali ed organizzative, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente decreto legislativo fino alla entrata in vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per tutte le materie oggetto di legislazione concorrente. Sono fatte salve le competenze dei comuni, delle citta' metropolitane, delle province e delle regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1. Per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente decreto legislativo e dai regolamenti di cui all'articolo 15, alle opere di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e relativi regolamenti e, per i soggetti di cui al comma 5, le leggi regionali regolanti la materia. Ai fini di cui al presente decreto legislativo:
tolto: a) legge delega e' la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
tolto: b) programma e' il programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui all'articolo 1 della legge delega;
tolto: c) Ministero e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
tolto: d) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le infrastrutture ed insediamenti produttivi inseriti nel programma;
tolto: e) opere per le quali l' interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale sono le infrastrutture, individuate nel programma di cui al comma 1, non aventi carattere interregionale o internazionale, per le quali sia prevista, nelle intese generali quadro di cui al comma 1, una particolare partecipazione delle regioni o province autonome alle procedure attuative. Hanno carattere interregionale o internazionale le opere da realizzare sul territorio di piu' regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale;
tolto: f) fondi, indica le risorse finanziarie - integrative dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati disponibili - che la legge finanziaria annualmente destina alle attivita' di progettazione, istruttoria e realizzazione delle infrastrutture inserite nel programma;
tolto: g) soggetti aggiudicatori sono le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della direttiva 93/37/CEE, nonche' i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, competenti alla realizzazione delle infrastrutture. Sono altresi' soggetti aggiudicatori, ai soli fini di cui alla presente legge, i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi;
tolto: h) CIPE e' il Comitato interministeriale per la programmazione economica, integrato con i presidenti delle regioni e province autonome di volta in volta interessate dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi;
tolto: i) legge quadro e' la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
tolto: l) regolamento e' il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
tolto: m) concessione e' il contratto di cui all'articolo 9 comma 2, primo periodo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione di una infrastruttura a fronte unicamente del diritto a gestire l'opera ovvero a fronte di tale diritto accompagnato da un prezzo. I concessionari non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente decreto legislativo; gli appalti del concessionario sono regolati dalla direttiva 93/37/CEE e dalle successive norme del presente decreto;
tolto: n) affidamento a contraente generale e' il contratto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore. I contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente decreto legislativo. Finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata e' il finanziamento,superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad un contraente generale o concessionario, senza rivalsa o con rivalsa limitata nei confronti dello stesso contraente generale o concessionario, ovvero nei confronti dei soci della societa' di progetto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-08-20;190~art1 · fonte del testo
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