Art. 59 — Norme transitorie e finali
Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non in contrasto con la normativa europea in vigore. La pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 33, 37, 42, 53 e 54 avviene nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali». Le stazioni di quarantena e i siti di confinamento gia' comunicati alla Commissione europea alla data di entrata in vigore del presente decreto non necessitano di una nuova domanda di riconoscimento ai sensi dell'articolo 50, comma 1. Gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in servizio alla data entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.
Testo vigente dal 26 febbraio 2021
