Le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui agli allegati A.5 e A.7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, continuano a produrre effetti, sino alla definizione della procedura di approvazione cui alla lettera b), a condizione che si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

  • a)entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie interessate sottopongano all'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 40 del Regolamento (UE) 2016/679, i codici di condotta elaborati a norma del paragrafo 2 del predetto articolo;
  • b)la procedura di approvazione si concluda entro sei mesi dalla sottoposizione del codice di condotta all'esame del Garante per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto di uno dei termini di cui al comma 1, lettere a) e b) comporta la cessazione di efficacia delle disposizioni del codice di deontologia di cui al primo periodo a decorrere dalla scadenza del termine violato. Le disposizioni contenute nei codici riportati negli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, continuano a produrre effetti fino alla pubblicazione delle disposizioni ai sensi del comma 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali verifica la conformita' al Regolamento (UE) 2016/679 delle disposizioni di cui al comma 3. Le disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Il Garante per la protezione dei dati personali promuove la revisione delle disposizioni dei codici di cui al comma 3 con le modalita' di cui all'articolo 2-quater del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Testo vigente dal 4 settembre 2018

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 20, dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 34224/2025

    27 dicembre 2025

    In tema di trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003, è rilevante non solo il trattamento avvenuto nell'esercizio dell'attività giornalistica, ma anche quello finalizzato alla libera manifestazione del pensiero, pur se attuato mediante la pubblicazione e diffusione sul profilo personale di un social network accessibile a un numero indefinito di persone, con riferimento al quale costituisce condizione essenziale di liceità e correttezza il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche ex art. 139, comma 1, del predetto d.lgs. (pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 101 del 2018), tra cui l'art. 7, posto a tutela dei minori, e la Carta di Treviso ivi richiamata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva escluso l'applicabilità degli artt. 136 e 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 in relazione alla pubblicazione, sul profilo Facebook personale del Sindaco, di immagini e video idonei a rendere identificabili anche soggetti minori).

    Art. 20 · Art. 137 codice privacy · Art. 139 codice privacy

    Rassegna di dicembre 2025, p. 50 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20387/2025

    21 luglio 2025

    La Sezione Prima civile, decidendo un ricorso proposto dal Garante per la protezione dei datti personali nei confronti di una società editoriale di rilevanza nazionale che aveva pubblicato un servizio giornalistico contenente le immagini fotografiche di un indagato in stato di arresto, reperibili anche sul sito internet gestito dalla stessa società, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1) ai fini dell’art. 137 del d.gs n. 196 del 2003 (c.d. Codice della privacy) - norma che autorizza il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’attività giornalistica anche senza il consenso dell’interessato (da valutarsi alla luce di quanto previsto dal d.m. attuativo del 31 gennaio 2019, contenente regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e della delibera del Garante del 29 novembre 2018, con particolare riferimento agli artt. 6, 8 e 12) - la pubblicazione, a corredo di un articolo di cronaca giudiziaria, di immagini di persone con il logo “Polizia” non può essere, di per sé, equiparata a un’immagine fotosegnaletica, che si caratterizza invece per essere una foto di fronte, di profilo e recante il numero di matricola e i dati biometrici; 2) il trattamento di dati personali effettuato dall’editore, attraverso la pubblicazione delle fotografie dei soggetti indagati a corredo dell’articolo di cronaca giudiziaria che li vede protagonisti, è da ritenersi lecito laddove, sebbene avvenuto in difetto del consenso degli effigiati, soddisfi la condizione di essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico per finalità giornalistiche (artt. 136, 137 del d.lgs. n. 196 del 2003) e non risulti lesivo della dignità personale.

    Art. 20

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;101~art20 · fonte del testo

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