Art. 40 — Annullamento o rimozione del passaporto delle piante
L'operatore professionale, qualora venga a conoscenza dell'inosservanza delle prescrizioni richiamate dall'articolo 95 del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione all'unita' di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti che ha sotto il proprio controllo, annulla e, ove possibile, rimuove il passaporto delle piante e ne da' comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio che a sua volta notifica l'annullamento al Servizio fitosanitario centrale, alla Commissione europea e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico di cui all'articolo 103 del regolamento 2016/2031. Qualora l'operatore professionale non rispetti quanto previsto dal comma 1, il Servizio fitosanitario competente per territorio intima allo stesso di annullare il passaporto delle piante e di rimuoverlo dall'unita' di vendita.
Testo vigente dal 26 febbraio 2021
