Art. 48 — Certificati fitosanitari per l'esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso Paesi terzi

I Servizi fitosanitari regionali, su richiesta dell'operatore professionale o di persone diverse dall'operatore professionale, rilasciano il certificato fitosanitario per l'esportazione e la riesportazione di una pianta, di un prodotto vegetale e di altro oggetto verso un Paese terzo solo se sono soddisfatte le condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 100 e 101 e del regolamento (UE) 2016/2031. I certificati di cui al comma 1 sono conformi, rispettivamente, alla descrizione e al formato dei modelli di cui all'allegato VIII, parte A e parte B del Regolamento (UE) 2016/2031. I Servizi fitosanitari regionali, su richiesta di un operatore professionale, rilasciano il certificato di pre-esportazione per piante, prodotti vegetali o altri oggetti che sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati nel territorio di competenza, mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti, si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 102 del Regolamento (UE) 2016/2031. Il certificato di pre-esportazione di cui al comma 3, contiene gli elementi e ha il formato di cui all'allegato VIII, parte C, del regolamento (UE) 2016/2031.

Testo vigente dal 26 febbraio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;19~art48 · fonte del testo